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La guerra del benessere tra operatori sanitari ed estetiste contro la bio-energetica e lo shiatsu

persone combattono in acqua

Quante volte ci si trova in dubbio davanti alla preparazione di un professionista del benessere?

L’operatore al quale vorremmo affidarci è perfettamente formato oppure la sua preparazione è solo di facciata? Come si può sapere?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi che ci passano per la mente quando ci fermiamo davanti allo studio di un operatore del benessere o leggiamo un annuncio su internet che reclamizza un nuovo trattamento. Neppure mettere in mostra sulla parete della reception decine di attestati di frequenza garantisce una formazione ad hoc.

Anche chi sta cercando una scuola per un corso di formazione o di aggiornamento ha lo stesso problema. Esistono tantissime strutture e i corsi proposti sono sempre molto costosi. E l’onerosità non sempre è direttamente proporzionale alla qualità dell’insegnamento.

In Italia non esiste un percorso abilitativo comune e riconosciuto per gli operatori, ma piuttosto delle scuole private che formano più o meno approfonditamente chi vuol fare di questa passione una professione.

Misurare la qualità di un operatore bio-energetico è praticamente impossibile.

Come utente si tende sempre ad ascoltare il passaparola o la classica fiducia “a pelle”. Poi con il passare del tempo, conoscendo di più l’ambiente, si riesce anche a capire quale professionista sia più affidabile e serio di altri.

Tutto questo dipende dal fatto che, fintanto che non esisterà una legislazione che riconosce chiaramente  la figura dell’operatore di discipline bio-naturali ci sarà sempre molta confusione. E fino a che ci saranno decine e decine di scuole e altrettante associazioni con percorsi formativi sempre diversi, questa chiarezza non sarà mai possibile.

Partiamo dal presupposto che l’operatore del benessere o di discipline bioenergetiche non è una figura riconosciuta a livello legislativo. Non esistono albi professionali e il Ministero della Salute non riconosce le terapie alternative come “valide”.

Il massaggio, che viene praticato all’interno.di questi percorsi formativi, è visto pericolosamente vicino al campo estetico (disciplinato dalla legge 1/1990) o a quello terapeutico fisioterapico (disciplina sanitaria).

Gli equilibri tra professioni del benessere, operatori estetici e figure sanitarie sono molto delicati. Tutti e tre hanno lo scopo di far star bene le persone, ma spesso a causa di interessi economici, delazioni o interessi politici, il benessere delle persone passa in secondo piano.

Un grosso aiuto alle professioni non riconosciute lo ha dato la legge n.4 del 14 Gennaio 2013. Infatti le scuole o gli operatori hanno aggiunto la dicitura di questa legge ai loro siti internet o ai biglietti da visita, come se con questo li ponesse al sicuro dal rischio di un procedimento penale per “abuso di professione”.

Purtroppo è una legge molto generica che non fa riferimento assolutamente alle professioni bioenergetiche o bionaturali: potrebbe andare benissimo anche per iprogrammatori di videoterminale o i venditori di giornali porta a porta.

Legge n.4 del 14 Gennaio 2013 permette ai professionisti (non organizzati in ordini o collegi) che operano a favore di terzi di esercitare prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo con esclusione di quelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie (ad es. fisioterapista, fisiatra..), delle attività e dei mestieri artigianali (ad es. il settore estetico), commerciali, e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

Nello specifico significa che un professionista, non rientrante in categorie legalmente riconosciute (come invece lo sono il settore estetico o il sanitari), può esercitare la sua professione purchè essa sia esclusivamente intellettuale o lo sia in parte. E non deve assolutamente entrare in conflitto con attività artigiane (estetica), commerciali (estetica) e sanitarie

I fisioterapisti e le estetiste storcono il naso

Fino ad ora erano sempre i fisioterapisti a citare operatori del benessere (per lo più shiatsu) rei, a loro giudizio, di proporre massaggi terapeutici quando non avrebbero potuto assolutamente farlo. Tutte le sentenze hanno dato ragione agli operatori shiatsu che non si erano MAI proposti come terapisti. I loro trattamenti sono di origine orientale, energetici e non terapeutici; volti al benessere della persona nella sua interezza.

Da un paio d’anni a questa parte hanno iniziato le estetiste a muovere le acque come è successo nel 2014 ad un Operatore di Medicina Cinese della Liguria.

Il 25 Luglio 2016, la sentenza è stata depositata in Consiglio di Stato a favore di questo Operatore ed è stato riconosciuto che il massaggio cinese non è in alcun modo associato al settore estetico.

Nel 2014, lo studio era stato messo sotto sequestro da parte del Comune di San Remo.

Da quel momento è iniziato il procedimento legale, tra appelli e ricorsi, terminato da pochissimo, dove le varie associazioni professionali (A.Ce.M.O di massaggio orientale, A.P.O.S. e F.I.S.e.o. di shiatsu) si sono unite per difendere la posizione di questo operatore ed evidentemente anche di tutti i loro associati che potrebbero trovarsi nella medesima condizione. Non a tutti è piaciuto il risultato: la Confartigianato Estetica della Regione Veneto non si trova per niente in accordo con la sentenza emessa. Ha quindi presentato al Governo un’ipotesi di soluzione che preveda percorsi intermedi di accesso alla professione di estetista, consentendo a singoli professionisti, grazie a percorsi più brevi, di acquisire l’abilitazione necessaria per svolgere singoli trattamenti estetici.

La miglior soluzione? Collaborare con un fisioterapista, un medico o un’estetista.

Finchè non esisterà una legislazione inequivocabile che riconosca la figura dell’operatore di discipline alternative, il migliore compromesso è collaborare con un’estetista o un fisioterapista o un medico nella propria struttura. Questo permette anche di unire le proprie conoscenze e poter fornire un servizio più completo possibile. Ancora meglio sarebbe seguire il percorso formativo di estetica o di fisioterapia.

Dal punto di vista fiscale, una volta aperta la partita IVA generica per servizi alla persona non dimenticarsi mai di apporre sulle proprie ricevute sanitarie non fiscali la dicitura inequivocabile “trattamento di -nometrattamento- energetico no terapeutico”.

Per approfondire:

Sentenza del 25 luglio 2016

  1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfettecondizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico,modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
  2. Tale attività puo’ essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
  3. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Legge n.4/2013″

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione  dell’art.  117,  terzo  comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in ateria di concorrenza e di liberta’ di circolazione,  disciplina  le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il
concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita’  riservate  per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell’art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attivita’  e dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento  e  rapporto scritto con il  cliente,  con  l’espresso  riferimento,  quanto  alla discplina   applicabile,   agli  estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4.   L’esercizio   della   professione   e’   libero   e    fondato sull’autonomia, sulle  competenze  e  sull’indipendenza  di  giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta  dei  servizi,
della responsabilita’ del professionista.
5. La professione e’ esercitata  in  forma  individuale,  in  forma associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro dipendente.

Venetoeconomia.it “estetisti contro consiglio di Stato” del 10/08/2016″

Gli estetisti veneti contro il Consiglio di Stato “colpevole” di avere liberalizzato i massaggi shiatsu e le altre professioni cosiddette “bionaturali” come i naturopati, o chi pratica i massaggi tuina e ayurveda. La sentenza è stata depositata il 25 luglio 2016 e sancisce che pratiche come shiatsu, tuina, riflessologia plantare, feldenkrais, massaggio ayurvedico, osteopatia e chiropratica non debbano essere appannaggio di estetisti ed estetiste, ribaltando una precedente sentenza del Tar della Liguria che condannava un centro di tuina di Sanremo perché sprovvisto della licenza da estetista.

Ma la pronuncia del Consiglio di Stato non piace per niente a Confartigianato Estetica del Veneto, la cui presidente Valeria Sylvia Ferron si scaglia contro la novità: «Non si può calpestare in questo modo la dignità della nostra professione – afferma Ferron – che, ricordo, è frutto di anni di formazione e costanti aggiornamenti proprio per garantire la massima qualità del servizio e la tutela della salute ai nostri clienti. È inaudito che altri operatori abbiano corsie preferenziali per esercitare gli stessi trattamenti. E ancor più grave è che volutamente si continui a disattendere a interpretare le leggi in modo sbagliato e senza contraddittorio».

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